1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da otto membri nominati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
a) esaminare le domande di accesso alla procedura di concordato ad essa sottoposte dagli enti abilitati a raccoglierle, i quali, previa istruttoria, devono vagliare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura e redigere una relazione da inviare alla Commissione stessa;
b) instaurare innanzi a sè, attraverso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, un contraddittorio volto al raggiungimento di un concordato tra il sovraindebitato, o i sovraindebitati, e i suoi creditori, nonché con i terzi garanti;
c) proporre un accordo alle parti per la ristrutturazione del debito;
d) dichiarare la chiusura della procedura di concordato;
e) censire i soggetti ammessi alla procedura di cui alla presente legge, nonché i creditori degli stessi.
4. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono dettagliatamente specificati i compiti della Commissione nazionale, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, nonché i criteri per la nomina dei suoi membri.