Art. 3.
(Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento).

      1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da otto membri nominati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di

 

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cui cinque su proposta delle seguenti categorie di creditori: settore finanziario, settore assicurativo, settore della proprietà edilizia, settore dei programmi di utilità, settore fisco e previdenza, due su proposta degli enti e delle associazioni più rappresentativi dei soggetti sovraindebitati, e un rappresentante della Banca d'Italia, con funzioni di presidente.
      2. La Commissione nazionale delibera all'unanimità.
      3. Sono compiti della Commissione nazionale:

          a) esaminare le domande di accesso alla procedura di concordato ad essa sottoposte dagli enti abilitati a raccoglierle, i quali, previa istruttoria, devono vagliare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura e redigere una relazione da inviare alla Commissione stessa;

          b) instaurare innanzi a sè, attraverso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, un contraddittorio volto al raggiungimento di un concordato tra il sovraindebitato, o i sovraindebitati, e i suoi creditori, nonché con i terzi garanti;

          c) proporre un accordo alle parti per la ristrutturazione del debito;

          d) dichiarare la chiusura della procedura di concordato;

          e) censire i soggetti ammessi alla procedura di cui alla presente legge, nonché i creditori degli stessi.

      4. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono dettagliatamente specificati i compiti della Commissione nazionale, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, nonché i criteri per la nomina dei suoi membri.